Aprire uno studio di Fisioterapia

Per aprire uno studio di fisioterapia bisogna seguire delle appostite regole. Vediamole in breve.

Aprire uno studio di Fisioterapia
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Dopo la Laurea in Fisioterapia sono diversi gli sbocchi professionali possibili per un fisioterapista.

ll fisioterapista può infatti esercitare la propria professione negli ospedali e nelle strutture sanitarie pubbliche o private, può operare all’interno di Case di Cura o RSA e può essere inserito nell’organico dei team delle varie discipline sportive. Tuttavia quello che certamente attira maggiormente un fisioterapista è l’esercizio della professione nel proprio studio.

Cominciamo con il dire che il fisioterapista può esercitare in via autonoma la professione come sancito dal profilo professionale. In particolare, l’articolo 1 del decreto ministeriale n.741 del 14 settembre 1994, testo che individua la figura del fisioterapista, recita: “il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.” [1]

Il fisioterapista, continua il decreto, può nell’ambito delle proprie competenze elaborare il programma riabilitativo individuando il bisogno di salute del paziente, praticare autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale, verificare l’efficacia della terapia attuata in relazione agli obbiettivi riabilitativi preposti.


Cosa si intende per studio di fisioterapia?

Prima di tutto è importante sottolineare che già nella terminologia si fa spesso confusione. Infatti studio di fisioterapia e centro/ambulatorio di fisioterapia non sono la stessa cosa.

Lo studio è una struttura privata, non aperta al pubblico, dove il professionista sanitario abilitato ed assicurato eroga la prestazione professionale senza intermediazione. La prestazione erogata è di carattere personale, l’esercizio riguarda una professione intellettuale [2], non vi è di fatto interposizione di un’impresa commerciale tra professionista sanitario e cliente. Non essendo un luogo pubblico nello studio professionale non è necessario avere più stanze. Se al contrario dovessero esserci più locali è importante che quelli adibiti ad attività sanitaria siano debitamente separati da quelli dove si svolge attività di altro tipo (ad esempio commerciale). [3]

Il centro chiamato spesso anche ambulatorio, è invece un luogo pubblico, soggetto a normative specifiche e autorizzato [4] dall’Autorità Sanitaria Locale. A disciplinare le autorizzazioni sono le leggi regionali. Nel centro possono operare diverse figure sanitarie e deve essere presente la figura del Direttore Sanitario (in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia). Al centro viene riservata la possibilità di convenzione e accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale e quindi di erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN. Anche dal punto di vista architettonico il centro presenta delle differenze rispetto allo studio. Richiede, ad esempio,  la presenza di più locali e di doppio bagno, uno per il personale sanitario ed uno per i pazienti. Quello dei pazienti deve essere utilizzabile anche dai disabili.


Come aprire uno studio di fisioterapia?

Per aprire uno studio di fisioterapia bisogna seguire delle appostite regole. Le regole possono variare in base alla Regione nella quale ci si trova, ma in linea di massima, aprire uno studio fisioterapico non è una procedura eccessivamente complessa. Bisogna fare riferimento alla ASL di appartenenza per reperire la corretta documentazione e modulistica ma le cose che vengono comunemente richieste sono:

  • Planimetria del locale dove si intende svolgere l’attività professionale. E’ importante che quest’ultima sia redatta da personale tecnico specializzato (geometra o ingegnere);
  • Dichiarazione tecnica di agibilità. Essa prevede l’adeguamento dei locali alla normativa igienico-sanitaria ed edilizia del comune di appartenenza. Ad esempio, le pareti dei locali devono essere lavabili e sanificabili, gli impianti elettrici devono risultare a norma e devono essere presenti in ogni locale una corretta illuminazione e un’adeguata ventilazione;
  • Comunicazione alla ASL, tramite apposita modulistica, dei dati relativi al professionista sanitario che opera nello studio: Nome, Cognome, Codice Fiscale,  Laurea, iscrizione all’Albo Professionale (ora Ordine dei Fisioterapisti nel nostro caso), numero di Partita IVA.

Lo screening for referral

È importante ricordare che l’esercizio autonomo della professione nel proprio studio o centro, in ambito muscoloscheletrico, prevede che il fisioterapista prima di iniziare qualsivoglia trattamento esegua quella che viene definita diagnosi differenziale in fisioterapia (o screening for referral).

La diagnosi differenziale al contrario di quello che dice la parola non costituisce il procedimento volto all’individuazione della patologia del paziente, che è atto unicamente medico, ma è un’approfondita valutazione che il fisioterapista esegue durante la prima seduta con il paziente (first contact). Questa valutazione si pone l’obbiettivo di individuare la presenza di eventuali campanelli d’allarme o red flags, che sono segnali di pericolo che devono destare sospetto nel clinico perché potrebbe indicare una patologia più seria, di competenza medica, che si cela dietro ad una sintomatologia di tipo muscoloscheletrico. [5]

Qualora il fisioterapista durante la valutazione iniziale individuasse la presenza di red flags è tenuto ad inviare il paziente al medico specialista (referral) per un ulteriore accertamento diagnostico (e.g. imaging).


Accesso diretto al fisioterapista (Direct Access to Physical Therapist o DAPT)

L’esercizio autonomo della professione fisioterapica e le crescenti competenze sviluppate nei percorsi universitari undergraduate e postgraduate dei fisioterapisti hanno posto l’accento su una nuova possibilità di accesso alle cure per i pazienti con disordini muscoloscheletrici (Muscoloskeletal Disorders o MSD).

È da qualche anno, infatti, che in letteratura si moltiplicano gli studi volti a determinare l’utilità della presenza della figura del fisioterapista all’interno non solo degli studi professionali e dei centri ma anche dei pronto soccorso o degli ambulatori di medicina generale.6

Dal 2014 diverse revisioni hanno dimostrato che l’efficacia e la sicurezza di percorsi di cura per pazienti con disturbi minori e moderati di tipo muscoloscheletrico guidati dal fisioterapista sono risultate paragonabili a quelli guidati dai medici di medicina generale. 7 Inoltre, da queste revisioni è emerso che i Fisioterapisti hanno dimostrato di possedere adeguate competenze per un’accurata selezione di quei pazienti che necessitavano di invio al chirurgo ortopedico per un’intervento più specifico. [8-9-10-11-12-13]

Per ultimo ma non meno importante, la presenza del fisioterapista come professionista autonomo nello studio professionale, negli ambulatori di medicina generale e nei pronto soccorso potrebbe essere di grosso aiuto anche per il Sistema Sanitario Nazionale che, in continua carenze di professionisti sanitari (in particolare di medici di medicina generale), potrebbe avvalersi di figure preparate, autonome e competenti per garantire più veloci percorsi di cura ai pazienti.